NOCI – Il 5 settembre 2018 l’Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco Domenico Nisi, e gli Istituti Comprensivi, rappresentati dal DS Giuseppe D’Elia, hanno valutato la situazione riguardo alle disposizioni vigenti in materia di Vaccinazioni obbligatorie ai sensi della legge 172 del 4/12/2017, della legge 119 del 31/07/2017, la nota MIUR. AOODPIT. REGISTRO UFFICIALE(U). 0000467 del 27-02-2018 e la nota congiunta MIUR-MINISTERO DELLA SALUTE del 6 luglio 2018 avente per oggetto “Adempimenti vaccinali relativi ai minorenni di età compresa tra zero e sedici anni che frequentano le istituzioni scolastiche, formative e educative – nuove indicazioni operative per l’anno scolastico-calendario annuale 2018/2019”.
Come prima considerazione è emerso che a Noci il fenomeno del rifiuto delle Vaccinazioni (presenza dei cosiddetti “No-vax”) risulta essere assolutamente marginale sotto l’aspetto numerico.
A tale riguardo si concorda nel ritenere assolutamente necessarie le vaccinazioni, certamente a tutela di ciascun minore – è assurdo che si debbano ancora registrare nel terzo millennio casi di morte per malattie come il morbillo o la meningite – e in modo particolare dei minori e delle persone in generale che per specifiche condizioni personali sono esonerate o hanno necessità di differire gli obblighi vaccinali.
Ai fini della frequenza scolastica giova ricordare che “per il solo anno scolastico e il calendario annuale 2018/2019, in ipotesi di prima iscrizione alle istituzioni scolastiche, formative ed educative, nel caso in cui i genitori/tutori/affidatari non presentino entro il 10 luglio 2018 la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ai sensi del penultimo periodo del comma 1dell’articolo 3 del decreto-legge n. 73 del 2017, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale d’istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie potranno ammettere i minorenni alla frequenza sulla base delle dichiarazioni sostitutive presentate entro il termine di scadenza per l’iscrizione, fatte salve le verifiche, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle predette dichiarazioni, nel rispetto delle disposizioni previste dal Reg.UE 2016/679”. Resta comunque confermato che “in ogni caso, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e i servizi educativi per l’infanzia, si ribadisce quanto rappresentato nella citata circolare del 6 luglio 2018, ovvero che la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti non comporterà la decadenza dall’iscrizione e i minorenni potranno frequentare la scuola dell’infanzia e i servizi educativi per l’infanzia dal momento in cui i relativi genitori/tutori/affidatari avranno presentato la documentazione ovvero la dichiarazione sostitutiva con le modalità sopra descritte”.
Nel ribadire l’obbligatorietà delle vaccinazioni sembra doveroso richiamare tutti al senso di responsabilità che, nella fattispecie, ha un peso di grande rilevanza sociale: non si tratta di una questione di scelta o di libertà personale, ma di un problema di convivenza civile. È fondamentale ribadire che la libertà personale deve trovare e riconoscere il suo limite naturale nel rispetto dei diritti e della libertà di tutti gli altri membri della comunità.