NOCI – Si è svolto in modalità a distanza il Consiglio Comunale lo scorso 11 marzo. A causa di alcuni problemi tecnici con la piattaforma, è stato possibile discutere solo la presa d’atto della determina Ager n. 501 del 31.12.2020 e della allegata relazione relativa alla procedura di validazione del Pef per l’anno 2020 per il Comune di Noci ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della delibera n. 443/2019 e del MTR allegato.
Rinviato, invece, alla prossima seduta, l’adozione da parte del Consiglio Comunale della mozione avente ad oggetto “Localizzazione del deposito nazionale di stoccaggio per le scorie nucleari”, già adottata all’unanimità dal Consiglio regionale lo scorso 12 gennaio.
Il Presidente del Consiglio Fabrizio Notarnicola, prima dell’avvio dei lavori, ha portato, a nome dell’intero Consiglio Comunale, gli auguri a tutte le donne per l’8 marzo.
Il Consigliere Paolo Conforti ha presentato due interrogazioni, relativamente alla chiusura dell’Ufficio anagrafe sanitario e all’utilizzo non segnalato di un autovelox sulla circonvallazione. Il Sindaco Domenico Nisi ha spiegato che trattasi di una chiusura momentanea, dettata da una difficoltà organizzativa del Distretto sanitario, rispetto alla quale si solleciterà presta risoluzione. Rispetto alla questione dell’autovelox, il Sindaco ha spiegato che la mancata segnalazione della presenza dell’autovelox era dovuta al fatto che si trattava di una prova di funzionamento.
Quella sottoposta all’attenzione del Consiglio Comunale è la presa d’atto del PEF che riguarda l’anno 2020. Un atto dovuto, in quanto l’Amministrazione comunale era tenuta a prendere atto della determina dell’AGER (la n. 501 del 31.12.2020) e della relazione concernente la procedura di validazione del PEF 2020, ai sensi dell’art. 6 della delibera n. 442/19 ARERA e del MTR.
Al fine di meglio chiarire i contenuti dell’atto, l’Assessore all’Ambiente Anna Martellotta ha fatto una breve ricognizione normativa in materia di tariffazione del servizio di gestione rifiuti. La Lg. N. 147/2013 all’art. 1 istituiva la TARI quale componente dell’imposta unica comunale (IUC) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta rifiuti, interamente a carico degli utenti; corrispondenza in base ad una tariffa commisurata all’anno solare, stabilendo che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio e disponendo che “ il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.
È successo quindi che il Legislatore, con la Legge di Bilancio 2018, ha affidato all’ARERA (Autorità di Regolazione per l’Energia Elettrica Reti ed Ambiente) il compito di regolare anche, più nello specifico, il settore rifiuti, con riguardo al miglioramento del servizio agli utenti, all’omogeneità tra le diverse aree del paese, alle valutazioni dei rapporti di costo, oltre che alla qualità del servizio e all’adeguamento infrastrutturale. Così, con la delibera n. 443/2019, l’Arera ha adottato il metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021. Purtroppo, però, l’avvio della regolazione dei rifiuti sulla base del metodo Arera è intervenuto in un periodo di gravi difficoltà operative per tutti i Comuni italiani, in cui alle problematiche legate alla famosa crisi finanziaria iniziata nel 2008, si è aggiunta l’emergenza epidemiologica da Covid-19, del tutto inaspettata, che ha ulteriormente aggravato il quadro economico-finanziario dei Comuni.
Nonostante, quindi, le molteplici perplessità circa l’avvio della regolazione nel 2020, questa ha subito solo alcune proroghe, ma non sospensioni, peraltro non riconducibili al volere di Arera ma del Legislatore, nel senso di uno slittamento dei termini per l’approvazione dei Bilanci – e quindi anche di approvazione del PEF 2020 e delle relative tariffe, con la previsione della possibilità per i Comuni di approvare il PEF 2020 entro il 31.12.2020.
Quali sono le principali novità introdotte dall’MTR?
- Individuazione di un preciso iter di validazione che coinvolge tutti gli attori del settore (Comune, Ente Gestore, ETR, che per la Regione Puglia è l’AGER e l’ARERA);
- Individuazione precisa dei costi che devono essere inseriti in ciascuna categoria di oneri prevista dal DPR N. 158/1999 (del Decreto del Presidente della Repubblica in materia di Regolamento dei Rifiuti);
- Recupero dei costi che deve avvenire da fonti contabili certe e certificate (ossia, i costi devono avere un riscontro in fonti documentali);
- Inserimento di una variabile che misuri l’efficienza della gestione del servizio all’interno dei costi da coprire con tariffa (trattasi di variabili che vengono fuori da complesse formule matematiche).
Per la redazione del PEF, ARERA ha previsto che i diversi gestori del ciclo integrato dei rifiuti trasmettano i due PEF “grezzi” (un PEF grezzo lo redige il comune ed un PEF grezzo lo redige il Gestore) all’AGER, il quale lo valida per poi trasmetterlo all’ARERA, che approva le predisposizioni tariffarie deliberate. L’Arera può approvare “con” o “senza” modifiche.
La validazione che effettua l’Ager non è altro che la “verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del PEF”, che poi diventa un unico PEF finale.
Il Legislatore, per la sola annualità 2020, viste anche le rilevanti novità nella redazione del PEF, ha consentito con il decreto “Cura Italia” di confermare le tariffe 2019 nell’esercizio finanziario 2020, con approvazione del relativo PEF entro il 31.12.2020 stabilendo, inoltre, che “l’eventuale conguaglio tra i due PEF possa essere chiesto ai contribuenti in tre annualità, a partire dal 2021. Ager ha approvato la procedura di validazione del PEF 2020 con determinazione n. 501 del 31.12.2020, pervenuta al Comune di Noci solo in data 04.02.2021. Dalla proposta di deliberazione oggetto di approvazione da parte del Consiglio emerge che, il differenziale fra i due PEF è pari ad € 87.358,00, il quale verrà spalmato nel triennio 2020/2023 incidendo per € 29.119.00 per singola annualità.
È importante evidenziare che il Comune di Noci rientra tra i primi cinquanta Comuni a cui il PEF 2020 è stato validato da AGER e già il 23.02.2021 il Comune di Noci ha inviato il suo PEF “grezzo” all’ETR.
Infine, è stato sottolineato dall’Assessore Martellotta che, in base al Decreto Ristori, era stata data la possibilità a tutte le attività con Codice ATECO a cui era stata imposta la chiusura, di poter ottenere la riduzione del 25% della parte variabile della TARI. L’Ufficio Tributi, in tal senso, è stato elastico, andando incontro alle esigenze critiche del momento, accogliendo anche le istanze pervenute fuori termine, e raggiungendo un ammontare complessivo di € 37.793,00 che ha già defalcato dall’ultima rata TARI (28.02.2021), inviando alle utenze non domestiche interessate l’F24 al netto della riduzione.
Il provvedimento è stato adottato con 11 voti favorevoli e 6 astenuti.